Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2019, n. 3

DISCIPLINA PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DEI CONDHOTEL E PER IL RECUPERO DELLE COLONIE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2004, N. 16 (DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 131 del 23 aprile 2019

Art. 13
Sanzioni
1. Fatte salve le sanzioni di cui al Titolo VI "Sanzioni" della legge regionale n. 16 del 2004 e le eventuali ulteriori sanzioni previste dalle normative vigenti, la violazione di una delle disposizioni di cui alla presente legge da parte dei proprietari e del soggetto gestore, in relazione agli impegni rispettivamente previsti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 90.000,00.

Espandi Indice