LEGGE REGIONALE 23 aprile 2019, n. 3
DISCIPLINA PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DEI CONDHOTEL E PER IL RECUPERO DELLE COLONIE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2004, N. 16 (DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 131 del 23 aprile 2019
Art. 6
Acquisto e gestione unitaria ed integrata di unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel
1. I contratti di trasferimento della proprietà delle unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel sono regolati dalla normativa nazionale in materia.
2. La gestione alberghiera dei condhotel deve essere effettuata da un unico gestore in modo unitario. Le singole unità abitative della struttura alberghiera e relative pertinenze devono essere parimenti destinate esclusivamente ad attività turistico-ricettive alberghiere a norma della legge regionale n. 16 del 2004 e relative direttive di attuazione.
3. Il gestore unico deve garantire ai proprietari delle unità abitative ad uso residenziale, per l'intero periodo di apertura della struttura, oltre alla prestazione di tutti i servizi previsti dalla normativa vigente, ed in particolare quelli previsti dagli atti attuativi della legge regionale n. 16 del 2004 per il livello in cui il condhotel è classificato, anche quanto stabilito in via convenzionale nel contratto di cui al comma 1 in merito alle condizioni di godimento e le modalità concernenti l'uso di eventuali strutture comuni. Il gestore unico deve altresì assicurare che le unità abitative in disponibilità allo stesso nei periodi di non uso da parte dei rispettivi proprietari siano assegnate alla clientela per il servizio ricettivo alberghiero.
4. Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva alberghiera l'erogazione dei servizi alberghieri di cui sopra ai proprietari delle unità abitative è regolato dal contratto di cui al comma 1, fermo restando che il gestore deve garantire il servizio di portineria ai proprietari delle unità abitative ad uso residenziale per l'intero anno solare.
5. Il proprietario dell'unità abitativa ad uso residenziale ubicata in un condhotel deve rispettare le modalità di conduzione del condhotel, garantendo il mantenimento dell'omogeneità estetica dell'immobile in caso di interventi edilizi sull'unità acquisita, nonché gli ulteriori obblighi definiti attraverso la regolazione di cui al comma 1.