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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2019, n. 3

DISCIPLINA PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DEI CONDHOTEL E PER IL RECUPERO DELLE COLONIE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2004, N. 16 (DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 131 del 23 aprile 2019

Art. 8
Riserva d'uso per i singoli proprietari di unità abitative ad uso residenziale
1. Qualora il proprietario di singole unità abitative intenda avvalersi di una riserva d'uso esclusivo della unità abitativa di proprietà può farlo con le modalità indicate nel presente articolo. Detta facoltà, in conformità alla presente legge, deve essere altresì espressamente prevista nel contratto tra gestore unitario e i proprietari di unità abitative.
2. Ciascun proprietario può utilizzare in via esclusiva le proprie singole unità abitative per l'intero o per un limitato periodo di apertura effettiva dell'intera struttura turistico-ricettiva.
3. Ove il contratto tra gestore unitario e i proprietari di unità abitative non indichi lo specifico periodo temporale annuale in cui il proprietario dell'unità abitativa si riserva l'uso esclusivo della stessa, il proprietario deve comunicare il periodo di uso esclusivo per iscritto al soggetto gestore entro il termine previsto dalle norme regionali per la comunicazione dei periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive e comunque almeno 30 giorni prima del periodo di apertura annuale della struttura ricettiva, al fine di consentire al gestore una congrua programmazione dell'attività della struttura.
4. Nei periodi in cui il proprietario delle unità abitative ad uso residenziale non si riservi l'uso esclusivo, l'unità abitativa può essere destinata esclusivamente ad uso turistico-ricettivo da parte di terzi mediante il gestore unitario con le modalità di cui all'articolo 6.

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