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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2019, n. 3

DISCIPLINA PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DEI CONDHOTEL E PER IL RECUPERO DELLE COLONIE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2004, N. 16 (DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 131 del 23 aprile 2019

Art. 9
Recepimento da parte dei comuni e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
1. Ai fini della rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, del cambio di destinazione d'uso limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative ad uso residenziale, nei limiti di cui alla presente legge, e relativa possibilità di frazionamento, funzionali all'acquisizione della qualifica di condhotel, i comuni attuano le presenti disposizioni attraverso specifica delibera di consiglio comunale a valenza di atto ricognitorio per l'applicazione di normativa sovraordinata. In tal caso trova applicazione l'articolo 19, comma 6, lettera c), della legge regionale n. 24 del 2017. Dalla data di efficacia della medesima delibera di consiglio comunale non trovano applicazione le disposizioni contenute in norme o piani comunali che ostano alla realizzazione dei condhotel in conformità alla presente legge e secondo quanto deliberato dal consiglio comunale.
2. L'Amministrazione comunale, al fine di salvaguardare le specificità e caratteristiche tipiche dell'ospitalità turistica del territorio, può introdurre specifiche disposizioni pianificatorie concernenti la realizzazione dei condhotel, attraverso il seguente procedimento di variante semplificata:
a) adozione della proposta di variante da parte della giunta comunale;
b) presentazione delle osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
c) espressione del parere del comitato urbanistico di cui all'articolo 47 della legge regionale n. 24 del 2017 in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale della variante, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle osservazioni di cui sopra. Trascorso tale termine si considera acquisita la valutazione positiva;
d) decisione delle osservazioni ed approvazione della variante da parte del consiglio comunale.
3. La variante di cui al comma 2 deve assicurare una adeguata proporzione fra unità abitative ad uso residenziale in condhotel e ricettività alberghiera e può essere relativa all'intero territorio comunale o ad aree omogenee dello stesso. L'Amministrazione comunale con la variante può inoltre:
a) individuare i contesti unitari di cui all'articolo 3, comma 2;
b) definire requisiti di maggiore qualità del servizio e della struttura, per aree del territorio comunale da sottoporre a particolare tutela.
4. L'efficacia della variante si perfeziona alla data di pubblicazione dell'avvenuta approvazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
5. La variante di cui ai commi 2, 3 e 4 può comportare modifiche all'insieme degli strumenti urbanistici comunali interessati.

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