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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 aprile 2019, n. 3

DISCIPLINA PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DEI CONDHOTEL E PER IL RECUPERO DELLE COLONIE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2004, N. 16 (DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ)

Testo coordinato con la modifiche apportate da:

L.R.30 luglio 2019, n. 13

BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019

Art. 2
Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica alle "strutture ricettive esistenti", intendendosi a tal fine gli immobili esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi destinazione ricettiva alberghiera e sui quali sia stato apposto il vincolo alberghiero ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna) o sussista un vincolo di destinazione ricettiva alberghiera derivante dalla strumentazione urbanistica comunale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10. A tal fine non rileva se nei predetti immobili l'attività ricettiva alberghiera è avviata, sospesa o cessata.

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