LEGGE REGIONALE 23 aprile 2019, n. 3
DISCIPLINA PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DEI CONDHOTEL E PER IL RECUPERO DELLE COLONIE. MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2004, N. 16 (DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ)
Testo coordinato con la modifiche apportate da:
BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019
Art. 14
Modifiche alla
legge regionale n. 16 del 2004
1.
Il comma 6 dell'
articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"6.
Sono strutture ricettive alberghiere:
a)
gli alberghi;
b)
le residenze turistico-alberghiere;
c)
i condhotel.".