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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2019, n. 4

RIDETERMINAZIONE DEI VITALIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 Sito esterno (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021) E CONSEGUENTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN COERENZA CON L'ABROGAZIONE DELL'ISTITUTO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 167 del 30 maggio 2019

Art. 12
Rinuncia
1. È facoltà del consigliere in carica o cessato dal mandato rinunciare all'assegno vitalizio, purché l'assegno vitalizio non sia già in pagamento.
2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 può presentare domanda scritta al presidente dell'Assemblea legislativa.
3. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
4. Per le domande presentate nell'arco temporale 1°gennaio - 30 giugno, la restituzione sarà effettuata nel corso dell'anno di presentazione; per le domande presentate nel periodo 1°luglio - 31 dicembre, le restituzioni saranno effettuate nel corso dell'anno successivo a quello di presentazione.
5. La restituzione dei contributi versati, disposta con atto dell'Ufficio di Presidenza, avviene in un'unica soluzione entro sei mesi dalla presentazione della domanda.
6. Il consigliere in carica o cessato dal mandato, nei confronti del quale sia stata presentata richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'articolo 416 del codice di procedure penale per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale, non può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 sino al termine ultimo del procedimento avviato nei suoi confronti. Se durante tale periodo il consigliere matura il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio deve comunicare se intende percepirlo o se intende esercitare la facoltà di rinuncia a conclusione del procedimento a suo carico.

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