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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2019, n. 4

RIDETERMINAZIONE DEI VITALIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 Sito esterno (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021) E CONSEGUENTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN COERENZA CON L'ABROGAZIONE DELL'ISTITUTO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 167 del 30 maggio 2019

Art. 9
Cumulo
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, e dall'articolo 8, l'assegno vitalizio diretto e di reversibilità è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione, nonché con ogni trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo spettante.

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