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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2019, n. 4

RIDETERMINAZIONE DEI VITALIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 Sito esterno (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021) E CONSEGUENTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN COERENZA CON L'ABROGAZIONE DELL'ISTITUTO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 167 del 30 maggio 2019

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13
Abrogazioni
1. Con decorrenza dalla data di cui al comma 2 dell'articolo 15 sono abrogati:
a) la legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario degli eletti alla carica di consigliere regionale);
b) l'articolo 31 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione);
c) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale));
d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17 (Norme per l'adeguamento all'art. 2 (riduzione dei costi della politica) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 Sito esterno - e altre disposizioni. Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1992, n. 42) e alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e nominati - Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione));
e) l'articolo 14 della legge regionale 12 marzo 2015, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 Sito esterno (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 Sito esterno - del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna));
f) la legge regionale 11 maggio 2017, n. 7 (Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1).
Art. 14
Disposizioni finanziarie
1. Per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 42 del 1995 nell'ambito della Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 1 - Organi istituzionali - del bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 2019-2021, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
2. Per gli esercizi successivi al 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno.
Art. 15
Entrata in vigore e decorrenza di effetti
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
2. La rideterminazione degli assegni vitalizi, nonché le norme di cui al capo II decorrono nei loro effetti entro il primo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore.

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