Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2019, n. 4

RIDETERMINAZIONE DEI VITALIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 Sito esterno (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021) E CONSEGUENTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN COERENZA CON L'ABROGAZIONE DELL'ISTITUTO

Testo coordinato con le modifiche appoirtate da:

L.R. 29 dicembre 2020, n. 11

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 Sito esterno (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi all'Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 Sito esterno (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 Sito esterno), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa.
2. Stante l'abrogazione dell'assegno vitalizio a decorrere dal 1° gennaio 2013 ad opera dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)), sono oggetto della disciplina della presente legge gli assegni vitalizi, di cui al capo II, diretti, indiretti e di reversibilità in corso di erogazione o non ancora erogati ovvero sospesi o ripristinati per effetto dell'abrogazione del divieto di cumulo, ai sensi dell'articolo 13, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 11 maggio 2017, n. 7 (Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1), abrogata dall'articolo 13 della presente legge.

Espandi Indice