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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2019, n. 4

RIDETERMINAZIONE DEI VITALIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 Sito esterno (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021) E CONSEGUENTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN COERENZA CON L'ABROGAZIONE DELL'ISTITUTO

Testo coordinato con le modifiche appoirtate da:

L.R. 29 dicembre 2020, n. 11

Art. 10
Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 Sito esterno, qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna comporti l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.
2. Analoga misura è adottata per colui che sia stato condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 416 bis e 416 ter del codice penale, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
3. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici dell'Assemblea legislativa regionale che possono, comunque, verificare d'ufficio in ogni momento la sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità.

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