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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2019, n. 4

RIDETERMINAZIONE DEI VITALIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 Sito esterno (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021) E CONSEGUENTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN COERENZA CON L'ABROGAZIONE DELL'ISTITUTO

Testo coordinato con le modifiche appoirtate da:

L.R. 29 dicembre 2020, n. 11

Art. 2
Rideterminazione
1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.
2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.
3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.
4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 2, le aliquote di cui all' Allegato A) alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi precedenti. Ove il titolare del vitalizio diretto o di reversibilità goda di altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità per avere ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo o per essere stato consigliere o assessore di altra Regione, i moltiplicatori delle aliquote base dell'Allegato A) sono incrementati del valore 0,5 e non si applica il primo periodo del comma 7.
5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.
6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati ai sensi dei commi precedenti al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A) sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.
7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l'Allegato A) di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante ai sensi della normativa previgente, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale n. 7 del 2017. Ove il titolare del vitalizio diretto o di reversibilità goda di altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità per avere ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo o per essere stato consigliere o assessore di altra Regione, l'importo dell'assegno di cui al secondo periodo del presente comma è ricalcolato applicando le percentuali di riduzione di cui alle aliquote base dell'Allegato A).
8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

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