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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2019, n. 4

RIDETERMINAZIONE DEI VITALIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 Sito esterno (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021) E CONSEGUENTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN COERENZA CON L'ABROGAZIONE DELL'ISTITUTO

Testo coordinato con le modifiche appoirtate da:

L.R. 29 dicembre 2020, n. 11

Art. 6
Decorrenza
1. Per coloro che non hanno ancora maturato il diritto all'assegno vitalizio per mancanza del requisito anagrafico, l'età anagrafica richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio, di cui all'articolo 5, è parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per il diritto alla pensione di vecchiaia valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
2. Per ogni anno di mandato oltre il quinto anno l'età richiesta per il conseguimento del diritto al vitalizio è diminuita di un anno fino al limite di cinque anni.
3. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.
4. Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e di cui al comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.

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