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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2019, n. 4

RIDETERMINAZIONE DEI VITALIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 Sito esterno (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021) E CONSEGUENTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN COERENZA CON L'ABROGAZIONE DELL'ISTITUTO

Testo coordinato con le modifiche appoirtate da:

L.R. 29 dicembre 2020, n. 11

Art. 7
Reversibilità
1. Ove i soggetti di cui all'articolo 5 per tutta la durata del mandato abbiano versato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento del contributo versato ai fini dell'erogazione dell'assegno vitalizio, a seguito del loro decesso è attribuita o al coniuge, finché nello stato vedovile e purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione, ovvero ai figli, una quota pari al sessanta per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio se hanno svolto il proprio mandato fino alla V legislatura, ovvero una quota pari al cinquanta per cento se hanno svolto il proprio mandato a decorrere dalla VI alla IX legislatura. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.
2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino alla maggiore età o, purché studenti, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, salvo il caso di accertata totale invalidità a proficuo lavoro. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla porzione di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.
3. Per l'ottenimento del beneficio di cui ai commi precedenti il consigliere deve aver indicato il nominativo delle persone beneficiarie. L'indicazione nominativa del beneficiario può essere modificata in ogni momento.
4. Se il consigliere non ha indicato il nominativo del beneficiario, la quota dell'assegno quantificata secondo le modalità del comma 1, spetta in parti uguali al coniuge e ai figli, sempre che per questi ultimi ricorrano le condizioni di cui al comma 2.
5. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte dell'Assemblea legislativa regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto o altra indennità differita percepiti a carico della stessa Assemblea legislativa. Il diritto alla quota si estingue con la morte del beneficiario.
6. La corresponsione della quota di assegno di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere.
7. Ai consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario degli eletti alla carica di consigliere regionale), con specifico riferimento alla quota aggiuntiva di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8 sulle "indennità ai consiglieri regionali").

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