LEGGE REGIONALE 30 maggio 2019, n. 4
RIDETERMINAZIONE DEI VITALIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021) E CONSEGUENTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN COERENZA CON L'ABROGAZIONE DELL'ISTITUTO
Testo coordinato con le modifiche appoirtate da:
Art. 8
Cause di sospensione dell'erogazione
1. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte dell'Assemblea legislativa regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
2. L'erogazione dell'assegno vitalizio diretto o di reversibilità è altresì sospesa:
a) in caso di elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ad altro consiglio regionale, a sindaco;
b) in caso di nomina a componente del Governo nazionale (presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), della Commissione europea, di una giunta regionale (presidente, assessore, sottosegretario), di una giunta comunale.
3. La sospensione dell'assegno vitalizio, in relazione alle cariche di cui al comma 2, interviene esclusivamente quando l'importo lordo delle relative indennità di carica, o di indennità equivalenti, rapportato all'anno sia pari o superiore al quaranta per cento dell'indennità di carica lorda mensile dei consiglieri regionali calcolata su base annuale.
4. Nei casi in cui è prevista la sospensione ai sensi del comma 2, è fatta salva la facoltà di optare per l'assegno vitalizio in luogo degli emolumenti spettanti per la carica ricoperta, qualora la vigente normativa di riferimento consenta al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica.
5. In caso di elezione o nomina ad una delle cariche di cui al comma 2, il consigliere regionale ne deve dare comunicazione, entro trenta giorni, al competente servizio dell'Assemblea legislativa, che può procedere d'ufficio in ogni momento alla verifica della sussistenza di una delle cause di sospensione.
6. La sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ha effetto dalla data di assunzione della carica.
7. L'erogazione dell'assegno vitalizio è ripristinata alla cessazione delle cariche di cui al comma 2.