LEGGE REGIONALE 30 maggio 2019, n. 4
RIDETERMINAZIONE DEI VITALIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021) E CONSEGUENTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN COERENZA CON L'ABROGAZIONE DELL'ISTITUTO
Testo coordinato con le modifiche appoirtate da:
Capo I
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 965, 966 E 967, DELLA LEGGE N. 145 DEL 2018
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi all'Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 ), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa.
2. Stante l'abrogazione dell'assegno vitalizio a decorrere dal 1° gennaio 2013 ad opera dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)), sono oggetto della disciplina della presente legge gli assegni vitalizi, di cui al capo II, diretti, indiretti e di reversibilità in corso di erogazione o non ancora erogati ovvero sospesi o ripristinati per effetto dell'abrogazione del divieto di cumulo, ai sensi dell'articolo 13, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 11 maggio 2017, n. 7 (Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1), abrogata dall'articolo 13 della presente legge.
Art. 2
Rideterminazione
1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.
2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.
3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.
4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 2, le aliquote di cui all' Allegato A) alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi precedenti. Ove il titolare del vitalizio diretto o di reversibilità goda di altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità per avere ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo o per essere stato consigliere o assessore di altra Regione, i moltiplicatori delle aliquote base dell'Allegato A) sono incrementati del valore 0,5 e non si applica il primo periodo del comma 7.
5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.
6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati ai sensi dei commi precedenti al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A) sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.
7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l'Allegato A) di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante ai sensi della normativa previgente, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale n. 7 del 2017. Ove il titolare del vitalizio diretto o di reversibilità goda di altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità per avere ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo o per essere stato consigliere o assessore di altra Regione, l'importo dell'assegno di cui al secondo periodo del presente comma è ricalcolato applicando le percentuali di riduzione di cui alle aliquote base dell'Allegato A).
8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.
Art. 3
Montante contributivo
1. Per il calcolo del montante contributivo si rinvia a quanto previsto dalla nota metodologica parte integrante dell'Intesa.
2. Il montante contributivo è determinato sulla base dei contributi versati.
Art. 4
Rivalutazione
1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e secondo il meccanismo e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per i trattamenti pensionistici valevole per la generalità dei lavoratori.
Capo II
RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN COERENZA CON L'ABROGAZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Art. 5
Definizione
1. Stante l'abrogazione dell'istituto a decorrere dal 1° gennaio 2013 ad opera dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2010, l'assegno vitalizio mensile compete a coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore, di consigliere regionale, di sottosegretario fino alla IX legislatura, a condizione che siano cessati dal mandato, abbiano versato a copertura di un periodo di almeno cinque anni quota parte dell'indennità di carica a titolo di contributo finalizzato all'erogazione dell'assegno vitalizio secondo le disposizioni temporalmente vigenti all'epoca del versamento e non abbiano rinunciato al diritto.
Art. 6
Decorrenza
1. Per coloro che non hanno ancora maturato il diritto all'assegno vitalizio per mancanza del requisito anagrafico, l'età anagrafica richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio, di cui all'articolo 5, è parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per il diritto alla pensione di vecchiaia valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
2. Per ogni anno di mandato oltre il quinto anno l'età richiesta per il conseguimento del diritto al vitalizio è diminuita di un anno fino al limite di cinque anni.
3. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.
4. Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e di cui al comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.
Art. 7
Reversibilità
1. Ove i soggetti di cui all'articolo 5 per tutta la durata del mandato abbiano versato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento del contributo versato ai fini dell'erogazione dell'assegno vitalizio, a seguito del loro decesso è attribuita o al coniuge, finché nello stato vedovile e purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione, ovvero ai figli, una quota pari al sessanta per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio se hanno svolto il proprio mandato fino alla V legislatura, ovvero una quota pari al cinquanta per cento se hanno svolto il proprio mandato a decorrere dalla VI alla IX legislatura. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.
2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino alla maggiore età o, purché studenti, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, salvo il caso di accertata totale invalidità a proficuo lavoro. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla porzione di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.
3. Per l'ottenimento del beneficio di cui ai commi precedenti il consigliere deve aver indicato il nominativo delle persone beneficiarie. L'indicazione nominativa del beneficiario può essere modificata in ogni momento.
4. Se il consigliere non ha indicato il nominativo del beneficiario, la quota dell'assegno quantificata secondo le modalità del comma 1, spetta in parti uguali al coniuge e ai figli, sempre che per questi ultimi ricorrano le condizioni di cui al comma 2.
5. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte dell'Assemblea legislativa regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto o altra indennità differita percepiti a carico della stessa Assemblea legislativa. Il diritto alla quota si estingue con la morte del beneficiario.
6. La corresponsione della quota di assegno di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere.
7. Ai consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario degli eletti alla carica di consigliere regionale), con specifico riferimento alla quota aggiuntiva di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8 sulle "indennità ai consiglieri regionali").
Art. 8
Cause di sospensione dell'erogazione
1. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte dell'Assemblea legislativa regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
2. L'erogazione dell'assegno vitalizio diretto o di reversibilità è altresì sospesa:
a) in caso di elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ad altro consiglio regionale, a sindaco;
b) in caso di nomina a componente del Governo nazionale (presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), della Commissione europea, di una giunta regionale (presidente, assessore, sottosegretario), di una giunta comunale.
3. La sospensione dell'assegno vitalizio, in relazione alle cariche di cui al comma 2, interviene esclusivamente quando l'importo lordo delle relative indennità di carica, o di indennità equivalenti, rapportato all'anno sia pari o superiore al quaranta per cento dell'indennità di carica lorda mensile dei consiglieri regionali calcolata su base annuale.
4. Nei casi in cui è prevista la sospensione ai sensi del comma 2, è fatta salva la facoltà di optare per l'assegno vitalizio in luogo degli emolumenti spettanti per la carica ricoperta, qualora la vigente normativa di riferimento consenta al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica.
5. In caso di elezione o nomina ad una delle cariche di cui al comma 2, il consigliere regionale ne deve dare comunicazione, entro trenta giorni, al competente servizio dell'Assemblea legislativa, che può procedere d'ufficio in ogni momento alla verifica della sussistenza di una delle cause di sospensione.
6. La sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ha effetto dalla data di assunzione della carica.
7. L'erogazione dell'assegno vitalizio è ripristinata alla cessazione delle cariche di cui al comma 2.
Art. 9
Cumulo
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, e dall'articolo 8, l'assegno vitalizio diretto e di reversibilità è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione, nonché con ogni trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo spettante.
Art. 10
Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 , qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna comporti l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.
2. Analoga misura è adottata per colui che sia stato condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 416 bis e 416 ter del codice penale, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
3. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici dell'Assemblea legislativa regionale che possono, comunque, verificare d'ufficio in ogni momento la sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità.
Art. 11
Pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari
1. Sono pubblicati, sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, i nominativi dei componenti dell'Assemblea e della Giunta regionale che beneficiano dell'assegno vitalizio, nonché l'importo lordo mensile erogato a ciascuno di essi.
2. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell'assegno vitalizio nonché l'importo loro erogato.
3. I nominativi e i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono pubblicati per la durata dell'erogazione dell'assegno vitalizio.
Art. 12
(sostituiti commi 5 e 6 da art. 29 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11)
Rinuncia
1. È facoltà del consigliere in carica o cessato dal mandato rinunciare all'assegno vitalizio, purché l'assegno vitalizio non sia già in pagamento.
2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 può presentare domanda scritta al presidente dell'Assemblea legislativa.
3. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
4. Per le domande presentate nell'arco temporale 1°gennaio - 30 giugno, la restituzione sarà effettuata nel corso dell'anno di presentazione; per le domande presentate nel periodo 1°luglio - 31 dicembre, le restituzioni saranno effettuate nel corso dell'anno successivo a quello di presentazione.
5. La restituzione dei contributi versati avviene in un'unica soluzione entro sei mesi dalla presentazione della domanda.
6. Qualora la Regione vanti crediti nei confronti del consigliere in carica o cessato che presenta domanda ai sensi del precedente comma 2, verrà cautelativamente trattenuta in garanzia una somma pari all'ammontare delle spettanze dell'Ente maggiorata del 50 per cento, fino alla definizione dei rapporti patrimoniali pendenti.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13
Abrogazioni
1. Con decorrenza dalla data di cui al comma 2 dell'articolo 15 sono abrogati:
a) la legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario degli eletti alla carica di consigliere regionale);
b) l'articolo 31 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione);
c) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale));
d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17 (Norme per l'adeguamento all'art. 2 (riduzione dei costi della politica) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - e altre disposizioni. Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1992, n. 42) e alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e nominati - Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione));
e) l'articolo 14 della legge regionale 12 marzo 2015, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna));
f) la legge regionale 11 maggio 2017, n. 7 (Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1).
Art. 14
Disposizioni finanziarie
1. Per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 42 del 1995 nell'ambito della Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 1 - Organi istituzionali - del bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 2019-2021, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
2. Per gli esercizi successivi al 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 118 del 2011 .
Art. 15
Entrata in vigore e decorrenza di effetti
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
2. La rideterminazione degli assegni vitalizi, nonché le norme di cui al capo II decorrono nei loro effetti entro il primo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore.
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