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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 giugno 2019, n. 5

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 172 del 3 giugno 2019

Art. 4
1.
Dopo il comma 12 bis dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), è inserito il seguente:
"12 ter. Il personale di ruolo che viene assegnato alle strutture di cui al presente articolo, qualora non in possesso dei requisiti di cui al comma 12 bis, mantiene invariata la propria categoria di inquadramento.".

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