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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2019, n. 8

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI (IRESA) - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 15 (NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 204 del 27 giugno 2019

Art. 4
1.
Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2012 le parole
"in misura pari al 50 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:
", con delibera di Giunta da adottarsi annualmente,".
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Con delibera della Giunta, previo parere della commissione assembleare competente, sono individuati i soggetti destinatari del riparto delle risorse di cui al comma 1 e i criteri in attuazione delle finalità di completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e di eventuale indennizzo per i residenti nelle zone interessate, in base ai quali gli stessi soggetti provvederanno all'utilizzo delle risorse stesse.
1 ter. Con la stessa delibera di cui al comma 1 bis la Regione stabilisce le modalità con cui effettuare il monitoraggio e la verifica delle misure adottate dai destinatari delle risorse.
1 quater. Con cadenza biennale la Giunta regionale presenta una relazione alle competenti commissioni assembleari in merito all'attuazione del titolo III della presente legge, con particolare riferimento al gettito derivante dall'IRESA e all'utilizzo delle risorse del presente articolo.".

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