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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 02 luglio 2019, n. 10

ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 211 del 2 luglio 2019

Lista documenti:
Scarica il documento corrente in formato PDF Scheda tecnico-finanziaria L.R. n. 10 del 2019.pdf

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Condizioni di adesione
Art. 3 - Quota di adesione
Art. 4 - Norma finanziaria
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di contribuire a promuovere l'innovazione e il progresso scientifico e tecnologico nell'ambito delle attività agricole, secondo le previsioni dell'articolo 5, comma 1, lettera d), dello Statuto regionale, è autorizzata ad aderire alla fondazione Accademia Nazionale dell'Agricoltura, storica istituzione insediata a Bologna dal 1802, avente tra le proprie finalità la promozione di studi e ricerche scientifiche connesse alla promozione delle scienze agrarie e la divulgazione, istruzione e formazione in campo agricolo.
Art. 2
Condizioni di adesione
1. L'adesione della Regione alla fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:
a) che lo statuto e le iniziative della fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
b) che la fondazione non persegua fini di lucro.
Art. 3
Quota di adesione
1. La Regione aderisce alla fondazione quale componente sostenitore secondo le previsioni dello statuto della fondazione stessa e, a tale fine, è autorizzata a corrispondere alla fondazione una quota di adesione pari a cinquantamila euro nell'anno 2019.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge la Regione fa fronte, per l'esercizio 2019, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021), a valere sulla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), nell'ambito della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 - Caccia e pesca. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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