“Art. 35 bis
Codice identificativo di riferimento (CIR)
1.
Al fine della piena conoscenza dell’offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive extralberghiere di cui all’articolo 4, comma 8, lettere e) (affittacamere) ed f) (case e appartamenti per vacanze) e le altre tipologie ricettive di cui all’articolo 4, comma 9, lettere a) (appartamenti ammobiliati per uso turistico) e d) (attività saltuaria di alloggio e prima colazione), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato “codice identificativo di riferimento” (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall’articolo 35. In particolare, rientrano nelle fattispecie soggette al CIR le strutture a destinazione residenziale date in locazione per finalità turistiche, che devono essere esercitate in conformità alle tipologie ricettive individuate dalla presente legge ed ai rispettivi requisiti e condizioni.
2.
I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo devono indicare il CIR della struttura ricettiva quando, con scritti o stampati o siti web o con qualsiasi altro mezzo, effettuano attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle unità stesse. Per le tipologie ricettive indicate dall’articolo 4, comma 9, lettere a) e d), le attività di promo-commercializzazione e pubblicità devono essere compatibili con la non imprenditorialità dell’attività, così come specificato negli atti applicativi approvati ai sensi dell’articolo 3, comma 2
3.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 2, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.
4.
I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo che contravvengono all’obbligo previsto al comma 2 di riportare il CIR, o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.
5.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, che contravvengono all’obbligo previsto dal comma 3 di pubblicare il CIR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.
6.
Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 i Comuni applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.