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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021

Sezione IV
Lavoro
Art. 32
1.
Al comma 9 dell'articolo 26 bis della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono soppresse le seguenti parole:
"Costituisce unica eccezione l'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per conto del soggetto ospitante, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.".
Art. 33
1.
Al comma 3 dell'articolo 26-septies della legge regionale n. 17 del 2005 sono soppresse le seguenti parole:
", fatti salvi gli effetti pregressi".

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