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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021

Art. 28
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997 è aggiunto il seguente:
“2 bis. I contributi di cui all’articolo 3, comma 3, lettere b bis) e b ter), sono concessi alle imprese di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), che esercitano rispettivamente attività di commercio in sede fissa in forma di esercizio di vicinato e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. La misura dei contributi, le spese ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi sono stabiliti nei bandi di cui all’articolo 2.”.

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