LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 10 dicembre 2019, n. 29 L.R. 29 maggio 2020, n. 1 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 L.R. 20 maggio 2021, n. 4 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 3
Modifiche all’
articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991
1.
Dopo il
comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è inserito il seguente:
“3 bis.
Le somme introitate dalla Regione di cui al comma 3 possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi alle Province e alla Città metropolitana di Bologna, allo scopo di favorire la revisione e l’aggiornamento dei Piani infraregionali delle attività estrattive (PIAE) di cui all’articolo 6. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri per l'assegnazione dei contributi e le modalità di utilizzo dei medesimi, dando priorità, nell’ordine, alle varianti generali, alle verifiche intermedie degli strumenti di pianificazione vigenti e alle conseguenti varianti di adeguamento, individuando tra l'altro la percentuale massima del contributo regionale. La Regione valuta ed approva il programma di erogazione dei contributi.”.