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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021

Art. 37
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) è inserito il seguente:
“1 bis. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 è utilizzato per contribuire altresì a:
a) spese sostenute per visite mediche e prestazioni specialistiche connesse al supporto psicologico resosi necessario in conseguenza dei suddetti eventi calamitosi;
b) spese funebri sostenute per le vittime dei suddetti eventi calamitosi.”.
2.
Alla fine del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017 sono aggiunte le seguenti parole:
"per le azioni di cui al comma 1".
3.
Ai commi 3 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017 le parole
"al comma 1"
sono sostituite dalle seguenti:
"ai commi 1 e 2".

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