LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 10 dicembre 2019, n. 29 L.R. 29 maggio 2020, n. 1 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 L.R. 20 maggio 2021, n. 4 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 37
Modifiche all’
articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017
1.
Dopo il
comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) è inserito il seguente:
“1 bis.
Il fondo istituito ai sensi del comma 1 è utilizzato per contribuire altresì a:
a)
spese sostenute per visite mediche e prestazioni specialistiche connesse al supporto psicologico resosi necessario in conseguenza dei suddetti eventi calamitosi;
b)
spese funebri sostenute per le vittime dei suddetti eventi calamitosi.”.
2.
Alla fine del
comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017 sono aggiunte le seguenti parole:
"per le azioni di cui al comma 1".
3.
Ai
commi 3 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017 le parole
"al comma 1"
sono sostituite dalle seguenti:
"ai commi 1 e 2".