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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021

Art. 43
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) è aggiunto il seguente:
"6 bis. Gli accordi di programma con i soggetti assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa di cui all'articolo 19 comportano, previa acquisizione del parere delle amministrazioni comunali interessate, il conseguimento dell'ammissibilità della destinazione funzionale dell'immobile prevista per il loro riutilizzo nonché la regolarizzazione edilizia ed urbanistica dei medesimi immobili anche in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, senza oneri a carico degli assegnatari.".

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