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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 19

INTERVENTI STRAORDINARI NEI SETTORI DELL'ALTA FORMAZIONE MUSICALE, DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 257 dell' 1 agosto 2019

Art. 9
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per gli esercizi 2019-2021 la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2019-2021.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

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