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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 15

LEGGE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL’IDENTITA’DI GENERE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 253 dell' 1 agosto 2019

Art. 2
Interventi in materia di politiche del lavoro, formazione e aggiornamento professionale e integrazione sociale
1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano interventi tesi a contrastare atti e comportamenti discriminatori nei confronti delle persone in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, mediante la promozione di specifiche progettualità a sostegno delle vittime di discriminazioni nell'ambito delle politiche attive del lavoro, di formazione e riqualificazione professionale nonché per l'inserimento lavorativo, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, per quanto di competenza, in collaborazione con la Consigliera di Parità regionale di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 Sito esterno (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 Sito esterno) e secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 bis della legge regionale n. 6 del 2014.
2. La Regione e gli enti locali, nei codici di comportamento e nelle attività di formazione e aggiornamento del personale, promuovono parità di trattamento di ogni orientamento sessuale e identità di genere, anche mediante il contrasto degli stereotipi discriminatori e di un linguaggio offensivo o di dileggio.
3. Ai fini della presente legge per stereotipi discriminatori si intendono, nel pieno rispetto della libertà di pensiero, di educazione e di espressione costituzionalmente garantiti a tutta la cittadinanza, i pregiudizi che producono effetti lesivi della dignità, delle libertà e dei diritti inviolabili della persona, limitandone il pieno sviluppo.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua indirizzi e modalità per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.

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