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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 15

LEGGE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL’IDENTITA’DI GENERE

Testo coordinato con le modfiche  apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 6
Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime
1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi di accoglienza, soccorso, protezione e sostegno alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, nell'ambito del sistema integrato dei servizi alla persona presenti sul territorio ed avvalendosi del Centro regionale contro le discriminazioni di cui all’ articolo 41 della legge regionale n. 6 del 2014, nonché degli istituti di garanzia regionali per quanto di competenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può stipulare protocolli d’intesa e convenzioni con enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazioni, iscritte nei registri previsti dalla legislazione vigente in materia, impegnate in attività rispondenti alle finalità di cui alla presente legge.

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