LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 15
LEGGE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL’IDENTITA’DI GENERE
Testo coordinato con le modfiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 12
Modifica alla
legge regionale n. 6 del 2014
1.
Dopo il
comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2014, è aggiunto il seguente:
“2 bis.
Fermo restando quanto previsto dall’
articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), la Regione non concede contributi ad associazioni, anche se regolarmente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgimento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surrogazione di maternità”.