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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 15

LEGGE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL’IDENTITA’DI GENERE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 253 dell' 1 agosto 2019

Art. 12
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2014, è aggiunto il seguente:
“2 bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 Sito esterno (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), la Regione non concede contributi ad associazioni, anche se regolarmente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgimento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surrogazione di maternità”.

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