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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 16

SOSTEGNO AL MICROCREDITO DI EMERGENZA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 254 dell' 1 agosto 2019

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Istituzione e funzionamento del Fondo
Art. 3 - Norma finanziaria
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. Al fine di sostenere l’attività creditizia finalizzata a promuovere l’inclusione sociale e finanziaria dei soggetti di cui all’articolo 5 del decreto Sito esterno del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 (Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Sito esterno), la Regione è autorizzata a costituire un fondo di garanzia rotativo gestito dagli operatori autorizzati ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Sito esterno (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a prestare garanzia fino alla copertura dell'ottanta per cento del credito erogato.
Art. 2
Istituzione e funzionamento del Fondo
1. La Giunta regionale istituisce il fondo di cui all’articolo 1 che è affidato dal competente dirigente a uno o più gestori, scelti con procedura di evidenza pubblica secondo criteri e modalità di valorizzazione della prossimità territoriale e che assicurino che l’erogazione del finanziamento avvenga nell’ambito del complessivo progetto di inclusione sociale e finanziaria di cui al citato articolo 5 del decreto Sito esterno del Ministro dell’economia e delle finanze n. 176 del 2014.
2. Ferma restando la responsabilità unica dei gestori di cui al comma 1, questi potranno avvalersi, per l’istruttoria ed il monitoraggio del progetto, della collaborazione degli enti locali, degli enti del terzo settore, dei sindacati e di tutti i soggetti attivi sul territorio nelle politiche di contrasto alla povertà e di inclusione sociale. Al fine di garantire omogeneità sull’intero territorio regionale, la Giunta predispone uno schema da utilizzare per la redazione del progetto di inclusione sociale e finanziaria di cui al comma 1.
3. Al fine di coordinare l’attività di cui al presente articolo con l’erogazione di interventi e servizi previsti in seno al sistema integrato di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), i soggetti gestori di cui al comma 1 trasmettono il progetto individuale al comune di residenza del beneficiario, dichiarando altresì l’ammontare del finanziamento concesso ed il piano di rientro accordato.
4. La documentazione di cui al comma 3 è altresì trasmessa dai soggetti gestori alla Regione nell’ambito della regolare funzione di monitoraggio.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Per l'esercizio 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 250.000,00, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021 ( legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26).
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2019, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 Sito esterno della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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