Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 17

ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2019 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DI SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 255 dell' 1 agosto 2019

CAPO II
Disposizioni di adeguamento normativo
Art. 3
1.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 novembre 1983, n. 39 (Norme per la formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie) dopo le parole
"istituzione di corsi"
sono inserite le seguenti:
"di formazione di arti ausiliarie delle professioni sanitarie".
2. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1983 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera f) dopo le parole
"da ammettere"
sono inserite le seguenti:
"per ogni singolo corso";
b)
alla lettera g) la parola
"o"
è sostituita con la seguente:
"e".
Art. 4
1.
Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del d.P.R. 14 gennaio 1997) la parola
"triennio"
è sostituita dalla seguente:
"quadriennio".
Art. 5
1. All’articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
ai commi 4 bis e 4 quater le parole
"LEPIDA s.p.a"
sono sostituite dalle seguenti:
"Lepida S.c.p.a";
b)
al comma 4 ter le parole
"con gli Enti locali di cui all'articolo 6, comma 4,"
sono sostituite dalle seguenti:
"con gli enti pubblici soci di cui all'articolo 6, comma 6,".
Art. 6
1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità) è abrogata.
2. Il comma 7 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“7. Chi provvede, senza averne preventivamente dato comunicazione al Comune, ad aperture o chiusure straordinarie o in variazione rispetto a quanto comunicato ai sensi dell’articolo 21, comma 3, lettera d) della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa di euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura o apertura ulteriore, fatti salvi i casi di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla sua volontà.”.
Art. 7
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) è sostituito dal seguente:
“2. Le domande di riconoscimento dello stato di invalidità, cecità e sordità civili, di disabilità e di handicap, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS per via telematica, direttamente dal cittadino interessato, dal rappresentante legale o da enti di patronato e associazioni di categoria.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2008, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:
"d bis) da un medico dell’INPS”
”.
Art. 8
1. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) è sostituito dal seguente:
“1. I servizi educativi per bambini da tre mesi a tre anni sono regolamentati dalle leggi regionali in materia di servizi educativi per la prima infanzia e dai relativi provvedimenti attuativi.”.
Art. 9
1. All’articolo 36 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7, lettera b), le parole
"comma 7"
sono sostituite dalle seguenti:
"comma 8";
b)
al comma 8 le parole
"comma 6"
sono sostituite dalle seguenti:
"comma 7".
2. All’articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo le parole
"contenente i seguenti elaborati"
sono aggiunte le seguenti:
", parti integranti e costitutive dell'accordo";
b)
il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:
"L'accordo operativo deve riportare una clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune procede alla immediata risoluzione dell'accordo nei confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio.".
3. La lettera e) del comma 6 dell’articolo 53 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituita dalla seguente:
“e) a richiedere per i soggetti privati titolari degli interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 Sito esterno. Il rilascio di una informazione antimafia interdittiva preclude la conclusione del procedimento unico. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi che abilita all’attuazione dell’intervento decade di diritto qualora sia rilasciata successivamente un’informazione antimafia interdittiva.”.
4. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 59 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituito dai seguenti:
“Il rilascio di una informazione antimafia interdittiva preclude la conclusione dell’accordo. L’accordo deve in ogni caso riportare una clausola risolutiva che ne preveda la risoluzione, immediata ed automatica, qualora sia rilasciata una informazione antimafia interdittiva.”.
Art. 10
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 3 e 4 dell’articolo 9 e l’articolo 10 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti);
b) il comma 1 dell’articolo 1, i commi 1 e 2 dell’articolo 3 e le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di , per le celebrazioni del I Centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella Regione Emilia- Romagna);
c) l’articolo 27 e il comma 4 dell’64 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna);
d) l’articolo 37 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006);
e) l’articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale);
f) l’articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione).

Espandi Indice