LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 17
ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2019 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DI SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 255 dell' 1 agosto 2019
Sezione I
Modifiche a leggi regionali in materia di territorio, ambiente, viabilità e trasporti
Art. 11
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
1.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), dopo le parole
"alla Giunta regionale"
sono inserite le seguenti: "ed alla dirigenza".
2. All’articolo 27 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
al comma 3 le parole
"La Regione"
sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale".
3. All’articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al secondo periodo del comma 5 le parole
"dalla Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti: "dalla struttura regionale competente";
c) il comma 8 è abrogato.
4. Il comma 3 dell’articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.
6. All’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 dopo le parole
"erogazione dei contributi"
sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i casi in cui può essere erogato un acconto del contributo oggetto di concessione,";
b) il comma 8 è abrogato.
Art. 12
Modifiche all’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999
1. Al comma 3 bis dell’articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale):
2.
Al comma 4 bis dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 le parole
"Giunta regionale"
sono sostituite dalla seguente: "Regione".
Art. 13
Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2001
1.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti: "Il dirigente regionale competente".
Art. 14
Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2002
1.
Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti: "Il dirigente regionale competente".
2. All’articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole
"la Giunta regionale si avvale"
sono sostituite dalle seguenti: "le strutture regionali competenti si avvalgono";
Art. 15
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017
1. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituto dal seguente:
“6. La Regione concede contributi a Comuni e loro Unioni, nonché alla Città metropolitana di Bologna ed ai soggetti di area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, al fine di favorire l'adeguamento della pianificazione generale vigente alle previsioni della presente legge. La Giunta regionale, attraverso appositi bandi annuali pubblicati sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 241 del 1990 , specifica i criteri per l'assegnazione dei contributi, individuando tra l'altro la misura percentuale massima del contributo e dando priorità ai piani urbanistici generali delle Unioni di Comuni cui sia stato trasferito l'esercizio della funzione di pianificazione urbanistica e in secondo luogo ai piani intercomunali, con preferenza per quelli che presentino il maggior numero di Comuni coinvolti.”.