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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 17

ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2019 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DI SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 255 dell' 1 agosto 2019

Sezione I
Modifiche a leggi regionali in materia di territorio, ambiente, viabilità e trasporti
Art. 11
1.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), dopo le parole
"alla Giunta regionale"
sono inserite le seguenti:
"ed alla dirigenza".
2. All’articolo 27 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole:
"nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
b)
al comma 3 le parole
"La Regione"
sono sostituite dalle seguenti:
"La Giunta regionale".
3. All’articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al secondo periodo del comma 5 le parole
"dalla Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla struttura regionale competente";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. La Giunta stabilisce le modalità di controllo, i tempi, di norma annuali, e i modi di della concessione ed erogazione dei contributi e delle compensazioni, i casi e le modalità di revoca.”.
c) il comma 8 è abrogato.
d) il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. Fino all'adozione del provvedimento annuale di cui all’articolo 10, il dirigente regionale competente è autorizzato a concedere acconti mensili che non superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel bilancio regionale.”.
5. Il comma 3 bis dell’articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“3 bis. La Regione può concedere contributi straordinari alle imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario sulla base dei criteri e delle modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione assembleare competente.”.
6. All’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 dopo le parole
"erogazione dei contributi"
sono inserite le seguenti:
", ivi compresi i casi in cui può essere erogato un acconto del contributo oggetto di concessione,";
b) il comma 8 è abrogato.
Art. 12
a) sono soppresse le seguenti parole:
“dalla Giunta regionale”;
b) sono aggiunte alla fine le seguenti parole:
“approvati dalla Giunta regionale.”.
2.
Al comma 4 bis dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 le parole
"Giunta regionale"
sono sostituite dalla seguente:
"Regione".
Art. 13
1.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"Il dirigente regionale competente".
Art. 14
1.
Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"Il dirigente regionale competente".
2. All’articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole
"la Giunta regionale si avvale"
sono sostituite dalle seguenti:
"le strutture regionali competenti si avvalgono";
b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole:
“dalla Giunta”.
Art. 15
1. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituto dal seguente:
“6. La Regione concede contributi a Comuni e loro Unioni, nonché alla Città metropolitana di Bologna ed ai soggetti di area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, al fine di favorire l'adeguamento della pianificazione generale vigente alle previsioni della presente legge. La Giunta regionale, attraverso appositi bandi annuali pubblicati sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno, specifica i criteri per l'assegnazione dei contributi, individuando tra l'altro la misura percentuale massima del contributo e dando priorità ai piani urbanistici generali delle Unioni di Comuni cui sia stato trasferito l'esercizio della funzione di pianificazione urbanistica e in secondo luogo ai piani intercomunali, con preferenza per quelli che presentino il maggior numero di Comuni coinvolti.”.

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