LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 17
ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2019 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DI SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 255 dell' 1 agosto 2019
Sezione II
Modifiche a leggi regionali in materia di cultura, formazione e lavoro
Art. 16
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 27 del 1995
1.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini) le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti: "La Regione".
Art. 17
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 30 del 2001
1. All’articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2001, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La Regione, nel quadro della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può concedere inoltre alla Fondazione contributi una tantum il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.”;
b)
al comma 4 le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti: "La Regione".
Art. 18
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2002
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 10 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della) è sostituito dal seguente:
“2. La Regione, nell'ambito della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può concedere alla Fondazione contributi una tantum, il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.”.
Art. 19
Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003
1.
Al comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti: "Il dirigente regionale competente".
Art. 20
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2007
1.
Ai commi 5 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti: "Il dirigente regionale competente".