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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 17

ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2019 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DI SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 255 dell' 1 agosto 2019

Sezione III
Modifiche a leggi regionali in materia di attività produttive, commercio e turismo
Art. 21
1.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1991, n. 15 (Interventi di lotta ai culicidi nelle località turistiche costiere inserite nell'area del Delta del Po) le parole
"Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"struttura regionale competente".
2.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 1991 le parole
"provvede alla concessione"
sono sostituite dalle seguenti:
"definisce i criteri per la concessione".
Art. 22
1.
Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"La struttura regionale competente".
Art. 23
1.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 3 (Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna) le parole
"annualmente dalla stessa Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"dal dirigente regionale competente,".

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