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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 17

ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2019 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DI SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 255 dell' 1 agosto 2019

Sezione IV
Modifiche a leggi regionali in materia di tributi
Art. 24
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) sono aggiunte le seguenti parole:
“d’intesa con la struttura competente in materia di rifiuti”.
2.
Al comma 3 dell'articolo 14 sono soppresse le seguenti parole:
"dalla Giunta regionale".
Art. 25
1.
Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 4 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali) le parole
"La Giunta regionale è autorizzata"
sono sostituite dalle seguenti:
"Il dirigente regionale competente è autorizzato".
Art. 26
1.
Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale) le parole
"stipulando la convenzione"
sono sostituite dalle seguenti:
"; il dirigente regionale competente provvede alla stipula della convenzione".
Art. 27
1.
Al comma 5 bis dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) le parole
"La Giunta regionale, con propria deliberazione,"
sono sostituite dalle seguenti:
"Il dirigente regionale competente".
Art. 28
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17 (Norme in materia di tributi regionali) le parole
"dalla Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"dal dirigente regionale competente".

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