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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 17

ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2019 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DI SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 255 dell' 1 agosto 2019

Art. 11
1.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), dopo le parole
"alla Giunta regionale"
sono inserite le seguenti:
"ed alla dirigenza".
2. All’articolo 27 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole:
"nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
b)
al comma 3 le parole
"La Regione"
sono sostituite dalle seguenti:
"La Giunta regionale".
3. All’articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al secondo periodo del comma 5 le parole
"dalla Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla struttura regionale competente";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. La Giunta stabilisce le modalità di controllo, i tempi, di norma annuali, e i modi di della concessione ed erogazione dei contributi e delle compensazioni, i casi e le modalità di revoca.”.
c) il comma 8 è abrogato.
d) il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. Fino all'adozione del provvedimento annuale di cui all’articolo 10, il dirigente regionale competente è autorizzato a concedere acconti mensili che non superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel bilancio regionale.”.
5. Il comma 3 bis dell’articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“3 bis. La Regione può concedere contributi straordinari alle imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario sulla base dei criteri e delle modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione assembleare competente.”.
6. All’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 dopo le parole
"erogazione dei contributi"
sono inserite le seguenti:
", ivi compresi i casi in cui può essere erogato un acconto del contributo oggetto di concessione,";
b) il comma 8 è abrogato.

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