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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 17

ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2019 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DI SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 255 dell' 1 agosto 2019

Art. 14
1.
Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"Il dirigente regionale competente".
2. All’articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole
"la Giunta regionale si avvale"
sono sostituite dalle seguenti:
"le strutture regionali competenti si avvalgono";
b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole:
“dalla Giunta”.

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