LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 17
ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2019 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DI SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 255 dell' 1 agosto 2019
Art. 18
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2002
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 10 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della) è sostituito dal seguente:
“2. La Regione, nell'ambito della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può concedere alla Fondazione contributi una tantum, il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.”.