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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 17

ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2019 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DI SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 255 dell' 1 agosto 2019

Art. 6
1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità) è abrogata.
2. Il comma 7 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“7. Chi provvede, senza averne preventivamente dato comunicazione al Comune, ad aperture o chiusure straordinarie o in variazione rispetto a quanto comunicato ai sensi dell’articolo 21, comma 3, lettera d) della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa di euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura o apertura ulteriore, fatti salvi i casi di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla sua volontà.”.

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