LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 17
ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2019 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DI SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7- Allegato A
Art. 9
Modifiche alla
legge regionale n. 24 del 2017
1.
All’
articolo 36 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
2.
All’
articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:
"L'accordo operativo deve riportare una clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune procede alla immediata risoluzione dell'accordo nei confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio.".
3.
La
lettera e) del comma 6 dell’articolo 53 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituita dalla seguente:
“e)
a richiedere per i soggetti privati titolari degli interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo l'informazione antimafia di cui all'
articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 . Il rilascio di una informazione antimafia interdittiva preclude la conclusione del procedimento unico. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi che abilita all’attuazione dell’intervento decade di diritto qualora sia rilasciata successivamente un’informazione antimafia interdittiva.”.
4.
Il secondo periodo del
comma 2 dell’articolo 59 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituito dai seguenti:
“Il rilascio di una informazione antimafia interdittiva preclude la conclusione dell’accordo. L’accordo deve in ogni caso riportare una clausola risolutiva che ne preveda la risoluzione, immediata ed automatica, qualora sia rilasciata una informazione antimafia interdittiva.”.