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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 22

NUOVE NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 1998 E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 2 DEL 2003, N. 29 DEL 2004 E N. 4 DEL 2008  

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 dicembre 2022, n. 23

Art. 3
Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento
1. La Giunta regionale, su proposta della direzione generale competente in materia di sanità, al fine di garantire la più ampia coerenza tra i processi autorizzativi e quelli di accreditamento delle strutture sanitarie, nonché per perseguire obiettivi di razionalizzazione organizzativa e condizioni di omogeneità nell’esercizio delle funzioni in materia, individua il coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento tra i responsabili dei servizi della direzione stessa.
2. Le modalità organizzative, le risorse umane e strumentali da assegnare al coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento, per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 3, sono definiti dal direttore generale competente in materia di sanità.
3. Il coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento garantisce lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) coordina il processo di formazione e revisione dei requisiti generali e specifici per l’autorizzazione e l’accreditamento garantendo che lo stesso sia metodologicamente controllato, condiviso e trasparente;
b) si esprime in ordine alle modalità di applicazione dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento e risolve questioni interpretative inerenti ai requisiti stessi;
c) assicura il coordinamento delle commissioni per l’autorizzazione istituite presso i dipartimenti di sanità pubblica delle aziende unità sanitarie locali (Aziende Usl) al fine di garantire omogeneità nella valutazione per il rilascio del parere e nell’attività di verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti autorizzativi e individua i criteri di priorità per l’effettuazione dei controlli di cui all’articolo 8, comma 7;
d) in coerenza con la programmazione regionale propone alla direzione generale competente in materia di sanità un piano per le attività volte al rilascio, rinnovo e monitoraggio dell’accreditamento;
e) dà mandato all’organismo tecnicamente accreditante di cui all’articolo 13 per l’effettuazione delle verifiche di competenza;
f) formula proposta motivata al direttore generale competente in materia di sanità per concessione, diniego, rinnovo, sospensione e revoca dell'accreditamento, anche sulla base degli esiti delle verifiche effettuate dall’organismo tecnicamente accreditante;
g) valuta le informazioni ai fini del monitoraggio delle strutture sanitarie di cui all’articolo 16, dando mandato all’organismo tecnicamente accreditante di effettuare eventuali ulteriori valutazioni;
h) mantiene i rapporti con i servizi della direzione generale competente in materia di sanità al fine di garantire il raccordo tra le proprie funzioni e le politiche e le competenze di settore;
i) formula proposte in merito ai dati che devono essere raccolti mediante l’anagrafe delle strutture, nonché le indicazioni relative alle modalità di funzionamento della stessa e ne monitora l’implementazione.
4. Il coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento può avvalersi del supporto tecnico dell’organismo tecnicamente accreditante per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) e b).

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