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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 22

NUOVE NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 1998 E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 2 DEL 2003, N. 29 DEL 2004 E N. 4 DEL 2008  

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 dicembre 2022, n. 23

CAPO II
Disposizioni comuni in materia di autorizzazione e di accreditamento
Art. 2
Integrazione tra autorizzazione ed accreditamento
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’ articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno) i presupposti di carattere generale indispensabili per eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio sanitario regionale sono:
a) l’autorizzazione alla realizzazione;
b) l’autorizzazione all’esercizio;
c) l’accreditamento;
d) gli accordi per la prestazione di servizi sanitari da stipularsi con e tra gli enti del Servizio sanitario regionale.
2. Tali presupposti costituiscono una sequenza di provvedimenti di un processo unitario finalizzato a identificare le strutture sanitarie qualificate ad erogare prestazioni sanitarie secondo i criteri espressi all’articolo 1, comma 1.
3. Coerentemente con le disposizioni di cui all’ articolo 8-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno, la Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire coerenza e continuità tra gli istituti dell’autorizzazione e dell’accreditamento:
a) istituisce il“coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento” disciplinandone funzioni e responsabilità;
b) costituisce un sistema informativo integrato tra autorizzazione e accreditamento denominato“anagrafe regionale delle strutture sanitarie” ;
c) definisce un sistema di criteri, requisiti e procedure per l’autorizzazione e l’accreditamento, tra loro complementari e consequenziali.
Art. 3
Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento
1. La Giunta regionale, su proposta della direzione generale competente in materia di sanità, al fine di garantire la più ampia coerenza tra i processi autorizzativi e quelli di accreditamento delle strutture sanitarie, nonché per perseguire obiettivi di razionalizzazione organizzativa e condizioni di omogeneità nell’esercizio delle funzioni in materia, individua il coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento tra i responsabili dei servizi della direzione stessa.
2. Le modalità organizzative, le risorse umane e strumentali da assegnare al coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento, per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 3, sono definiti dal direttore generale competente in materia di sanità.
3. Il coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento garantisce lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) coordina il processo di formazione e revisione dei requisiti generali e specifici per l’autorizzazione e l’accreditamento garantendo che lo stesso sia metodologicamente controllato, condiviso e trasparente;
b) si esprime in ordine alle modalità di applicazione dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento e risolve questioni interpretative inerenti ai requisiti stessi;
c) assicura il coordinamento delle commissioni per l’autorizzazione istituite presso i dipartimenti di sanità pubblica delle aziende unità sanitarie locali (Aziende Usl) al fine di garantire omogeneità nella valutazione per il rilascio del parere e nell’attività di verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti autorizzativi e individua i criteri di priorità per l’effettuazione dei controlli di cui all’articolo 8, comma 7;
d) in coerenza con la programmazione regionale propone alla direzione generale competente in materia di sanità un piano per le attività volte al rilascio, rinnovo e monitoraggio dell’accreditamento;
e) dà mandato all’organismo tecnicamente accreditante di cui all’articolo 13 per l’effettuazione delle verifiche di competenza;
f) formula proposta motivata al direttore generale competente in materia di sanità per concessione, diniego, rinnovo, sospensione e revoca dell'accreditamento, anche sulla base degli esiti delle verifiche effettuate dall’organismo tecnicamente accreditante;
g) valuta le informazioni ai fini del monitoraggio delle strutture sanitarie di cui all’articolo 16, dando mandato all’organismo tecnicamente accreditante di effettuare eventuali ulteriori valutazioni;
h) mantiene i rapporti con i servizi della direzione generale competente in materia di sanità al fine di garantire il raccordo tra le proprie funzioni e le politiche e le competenze di settore;
i) formula proposte in merito ai dati che devono essere raccolti mediante l’anagrafe delle strutture, nonché le indicazioni relative alle modalità di funzionamento della stessa e ne monitora l’implementazione.
4. Il coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento può avvalersi del supporto tecnico dell’organismo tecnicamente accreditante per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) e b).
Art. 4
Anagrafe regionale delle strutture sanitarie
1. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali di cui alla presente legge, la Regione utilizza l’anagrafe regionale delle strutture sanitarie quale strumento condiviso con le Aziende Usl, i comuni e le strutture sanitarie oggetto di autorizzazione ed accreditamento in un’ottica di semplificazione, dematerializzazione e trasparenza dei processi di autorizzazione e accreditamento.
2. La Giunta regionale stabilisce con atti successivi i dati che devono essere raccolti, nonché le modalità di realizzazione dell'anagrafe regionale e di collegamento con le Aziende Usl, i comuni e le strutture sanitarie.
3. L’anagrafe regionale delle strutture sanitarie identifica in modo univoco ed aggiornato le strutture che erogano prestazioni sanitarie nell'ambito del territorio regionale e raccoglie le informazioni relative all'autorizzazione ed accreditamento delle stesse.
4. Il direttore generale competente in materia di sanità, sentito il coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento, definisce le modalità e le responsabilità per l'aggiornamento dell'anagrafe sia rispetto alle strutture autorizzate ed accreditate che alle informazioni relative ai provvedimenti concessi in un'ottica di semplificazione, dematerializzazione e trasparenza.

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