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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 22

NUOVE NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 1998 E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 2 DEL 2003, N. 29 DEL 2004 E N. 4 DEL 2008  

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 dicembre 2022, n. 23

Art. 10
Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria
1. Ai fini di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la sorveglianza sull’intera offerta dei servizi sanitari, è previsto per tutte le strutture sanitarie, ad esclusione di quelle previste dall’articolo 7, commi 1 e 2, l’obbligo di comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, da presentare al comune competente per territorio.
2. La struttura può svolgere l’attività sanitaria dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1.

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