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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 22

NUOVE NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 1998 E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 2 DEL 2003, N. 29 DEL 2004 E N. 4 DEL 2008  

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 dicembre 2022, n. 23

Art. 13

(sostituiti commi 1 e 2 da art. 21 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23)

Organismo tecnicamente accreditante
1. Al fine di garantire imparzialità, trasparenza e autonomia nella gestione delle attività di cui ai capi III e IV, rispetto alle strutture valutate e all’autorità regionale che concede l’accreditamento, la responsabilità delle funzioni di organismo tecnicamente accreditante (OTA), deputato alle verifiche di accreditamento, è affidata ad un organismo monocratico terzo, costituito da un dirigente esperto in valutazione dei sistemi di gestione della qualità in sanità, con specifico riferimento agli istituti dell’autorizzazione all’esercizio e accreditamento.
2. La Regione mette a disposizione del responsabile dell’OTA le risorse organizzative e strumentali necessarie per l’esercizio dei propri compiti.
3. L’organismo tecnicamente accreditante esercita le seguenti funzioni in materia di accreditamento:
a) svolge le istruttorie tecniche, esprime il giudizio tecnico di competenza verificando il possesso ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento, anche mediante sopralluoghi presso le strutture interessate;
b) compie le attività di cui alla lettera a) avvalendosi anche dei valutatori per l’accreditamento inclusi nell’elenco di cui all’articolo 14 e di tecnici esperti di riconosciuta competenza. Le risultanze complessive sono trasmesse al coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento per gli adempimenti di competenza;
c) detiene ed aggiorna l’elenco dei valutatori di cui all’articolo 14;
d) provvede alla costituzione dei gruppi di verifica vigilando sull’assenza di conflitti di interesse, al fine di perseguire condizioni di imparzialità, trasparenza ed obiettività;
e) forma, addestra, aggiorna i valutatori e coordina l’attività dei gruppi di verifica per l’accreditamento.

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