Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 22

NUOVE NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 1998 E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 2 DEL 2003, N. 29 DEL 2004 E N. 4 DEL 2008  

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 dicembre 2022, n. 23

Art. 16
Attività di monitoraggio delle strutture accreditate
1. Le attività di monitoraggio includono l’effettuazione di verifiche relative alle strutture sanitarie, alle articolazioni e alle loro forme di integrazione in relazione alle priorità individuate dalla programmazione regionale e alla rilevazione di indicatori per la valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, ai sensi dell’ articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno.
2. Il direttore generale competente in materia di sanità, sentito il coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento, individua i programmi di monitoraggio sulle strutture sanitarie accreditate e gli indicatori di cui al comma 1.
3. Il coordinatore regionale per l’autorizzazione e accreditamento effettua il monitoraggio e può dare mandato all’organismo tecnicamente accreditante di effettuare visite di sorveglianza delle strutture.
4. Sulla base degli esiti delle verifiche di cui al comma 1, il direttore generale competente in materia di sanità può disporre prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione. In caso di mancato adempimento trova applicazione quanto disposto dall’articolo 17.

Espandi Indice