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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 22

NUOVE NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 1998 E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 2 DEL 2003, N. 29 DEL 2004 E N. 4 DEL 2008  

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 dicembre 2022, n. 23

Art. 18
Procedura per la concessione del rinnovo dell’accreditamento
1. Il rinnovo dell’accreditamento viene concesso per le medesime funzioni e discipline già accreditate, previa presentazione della domanda da parte delle strutture sanitarie interessate almeno novanta giorni prima della scadenza dell’accreditamento. Il direttore generale competente in materia di sanità concede il rinnovo, su proposta del coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento, di norma entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Ai fini del rinnovo il coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento valuta gli indicatori e le risultanze delle verifiche di monitoraggio di cui all’articolo 16, comma 1.
3. L’organismo tecnicamente accreditante effettua, nel periodo di validità dell’accreditamento, le attività di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti, anche mediante sopralluoghi presso la struttura interessata.
4. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di rinnovo, le strutture sanitarie che hanno presentato domanda, possono continuare a svolgere le funzioni già accreditate e le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensioni nella erogazione dei servizi.
5. In caso di risultanze negative delle verifiche di cui al comma 4 trova applicazione quanto disposto dall’articolo 15, comma 5.

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