LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 22
NUOVE NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 1998 E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI
N. 2 DEL 2003,
N. 29 DEL 2004 E
N. 4 DEL 2008
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 dicembre 2022, n. 23
Art. 25
Abrogazione di disposizioni regionali
1.
A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a)
la
legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997);
b)
il titolo IV ( articoli da 18 a 24) della
legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale);
c)
il
comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale).