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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 22

NUOVE NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 1998 E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 2 DEL 2003, N. 29 DEL 2004 E N. 4 DEL 2008  

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 dicembre 2022, n. 23

CAPO IV
Accreditamento delle strutture sanitarie
Art. 12
Finalità e oggetto dell’accreditamento
1. Oggetto dell’accreditamento sono le organizzazioni sanitarie dotate di autonomia tecnico-professionale, organizzativa e gestionale che erogano prestazioni e servizi sanitari e che possono comprendere una o più strutture fisiche o parti di esse purché autorizzate anche nelle forme previste dall’articolo 8, comma 6.
2. Le organizzazioni sanitarie che intendono erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale debbono ottenere preventivamente l'accreditamento secondo le modalità stabilite dalla presente legge. Il provvedimento individua la struttura sanitaria, le sedi di erogazione nonché le funzioni e le discipline erogabili direttamente dalla struttura in regime di accreditamento.
3. Ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno, l'accreditamento viene rilasciato in coerenza con il fabbisogno espresso dalla programmazione regionale e subordinatamente al possesso dell’autorizzazione all’esercizio e dei requisiti di accreditamento, per la durata di cinque anni.
Art. 13

(sostituiti commi 1 e 2 da art. 21 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23)

Organismo tecnicamente accreditante
1. Al fine di garantire imparzialità, trasparenza e autonomia nella gestione delle attività di cui ai capi III e IV, rispetto alle strutture valutate e all’autorità regionale che concede l’accreditamento, la responsabilità delle funzioni di organismo tecnicamente accreditante (OTA), deputato alle verifiche di accreditamento, è affidata ad un organismo monocratico terzo, costituito da un dirigente esperto in valutazione dei sistemi di gestione della qualità in sanità, con specifico riferimento agli istituti dell’autorizzazione all’esercizio e accreditamento.
2. La Regione mette a disposizione del responsabile dell’OTA le risorse organizzative e strumentali necessarie per l’esercizio dei propri compiti.
3. L’organismo tecnicamente accreditante esercita le seguenti funzioni in materia di accreditamento:
a) svolge le istruttorie tecniche, esprime il giudizio tecnico di competenza verificando il possesso ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento, anche mediante sopralluoghi presso le strutture interessate;
b) compie le attività di cui alla lettera a) avvalendosi anche dei valutatori per l’accreditamento inclusi nell’elenco di cui all’articolo 14 e di tecnici esperti di riconosciuta competenza. Le risultanze complessive sono trasmesse al coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento per gli adempimenti di competenza;
c) detiene ed aggiorna l’elenco dei valutatori di cui all’articolo 14;
d) provvede alla costituzione dei gruppi di verifica vigilando sull’assenza di conflitti di interesse, al fine di perseguire condizioni di imparzialità, trasparenza ed obiettività;
e) forma, addestra, aggiorna i valutatori e coordina l’attività dei gruppi di verifica per l’accreditamento.
Art. 14

(modificato comma 2 da art. 22 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23)

Elenco dei valutatori
1. È istituito, presso l’organismo tecnicamente accreditante, l’elenco dei valutatori per l’accreditamento, composto da professionisti appositamente formati e qualificati, appartenenti a strutture pubbliche e private del Servizio sanitario nazionale.
2. Il Responsabile OTA propone alla Giunta regionale i requisiti professionali, i criteri di accesso ed esclusione dall’elenco, le modalità di impiego dei valutatori, nonché i tempi e le modalità di gestione, di pubblicazione e di aggiornamento dell’elenco dei valutatori, garantendo imparzialità e trasparenza.
Art. 15
Procedura per la concessione dell’accreditamento
1. Ai fini del rilascio dell’accreditamento, il soggetto giuridico richiedente è il legale rappresentante della struttura interessata.
2. L’accreditamento è concesso o negato dal direttore generale competente in materia di sanità su proposta del coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte del legale rappresentante della struttura interessata, sulla base della coerenza con la programmazione regionale, della valutazione dei requisiti soggettivi e dei documenti presentati a corredo della domanda.
3. L’accreditamento può essere concesso anche con prescrizioni, indicando il termine per la risoluzione delle criticità evidenziate.
4. Le attività di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti di accreditamento, mediante sopralluoghi presso la struttura interessata, sono effettuate dall’organismo tecnicamente accreditante entro sei mesi dalla concessione dell’accreditamento.
5. In caso di risultanze negative delle verifiche di cui al comma 4, il direttore generale competente in materia di sanità può disporre l’accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione. In caso di mancato adempimento trova applicazione quanto disposto dall’articolo 17.
Art. 16
Attività di monitoraggio delle strutture accreditate
1. Le attività di monitoraggio includono l’effettuazione di verifiche relative alle strutture sanitarie, alle articolazioni e alle loro forme di integrazione in relazione alle priorità individuate dalla programmazione regionale e alla rilevazione di indicatori per la valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, ai sensi dell’ articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno.
2. Il direttore generale competente in materia di sanità, sentito il coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento, individua i programmi di monitoraggio sulle strutture sanitarie accreditate e gli indicatori di cui al comma 1.
3. Il coordinatore regionale per l’autorizzazione e accreditamento effettua il monitoraggio e può dare mandato all’organismo tecnicamente accreditante di effettuare visite di sorveglianza delle strutture.
4. Sulla base degli esiti delle verifiche di cui al comma 1, il direttore generale competente in materia di sanità può disporre prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione. In caso di mancato adempimento trova applicazione quanto disposto dall’articolo 17.
Art. 17
Sospensione e revoca
1. Nel caso in cui, avvalendosi di verifiche tecniche o di indicatori di valutazione dell’attività, dei risultati e degli esiti clinici, venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, il direttore generale competente in materia di sanità, in relazione alla gravità delle criticità riscontrate, può sospendere o revocare in tutto o in parte, l’accreditamento, previa diffida, dandone segnalazione all’Azienda Usl di riferimento per gli atti di competenza a garanzia della sicurezza dei pazienti.
2. La sospensione ha luogo nei casi in cui vengano riscontrate criticità di cui al comma 1, che non pregiudicano complessivamente la sicurezza delle attività sanitarie svolte e per le quali è prevedibile un periodo definito di soluzione.3.Il direttore generale competente in materia di sanità revoca l’accreditamento a seguito di accertamento di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio sanitario regionale o di perdita dei requisiti soggettivi.
3. Il direttore generale competente in materia di sanità revoca l'accreditamento a seguito di accertamento di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio sanitario regionale o di perdita dei requisiti soggettivi.
Art. 18
Procedura per la concessione del rinnovo dell’accreditamento
1. Il rinnovo dell’accreditamento viene concesso per le medesime funzioni e discipline già accreditate, previa presentazione della domanda da parte delle strutture sanitarie interessate almeno novanta giorni prima della scadenza dell’accreditamento. Il direttore generale competente in materia di sanità concede il rinnovo, su proposta del coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento, di norma entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Ai fini del rinnovo il coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento valuta gli indicatori e le risultanze delle verifiche di monitoraggio di cui all’articolo 16, comma 1.
3. L’organismo tecnicamente accreditante effettua, nel periodo di validità dell’accreditamento, le attività di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti, anche mediante sopralluoghi presso la struttura interessata.
4. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di rinnovo, le strutture sanitarie che hanno presentato domanda, possono continuare a svolgere le funzioni già accreditate e le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensioni nella erogazione dei servizi.
5. In caso di risultanze negative delle verifiche di cui al comma 4 trova applicazione quanto disposto dall’articolo 15, comma 5.
Art. 19
Requisiti per l'accreditamento
1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione assembleare competente, approva i requisiti di accreditamento elaborati ed aggiornati mediante un processo metodologicamente controllato, condiviso e trasparente, tenuto conto degli obiettivi di semplificazione, qualità dell’assistenza e sicurezza e gli indicatori finalizzati alla valutazione dell’attività svolta e dei risultati; provvede inoltre alla loro revisione in rapporto all’evoluzione normativa, tecnologica, organizzativa e scientifica.
2. I requisiti individuati sono di ordine sia soggettivo che oggettivo. I requisiti soggettivi si riferiscono al possesso di elementi relativi al soggetto richiedente l’accreditamento e devono essere posseduti in fase di presentazione della domanda.
3. I requisiti oggettivi sono sia di ordine generale, finalizzati alla valutazione del possesso di caratteristiche di qualità legate al governo del sistema complessivo, sia di ordine specifico in riferimento a caratteristiche peculiari delle discipline esercitate.
4. I requisiti generali e specifici vengono definiti in relazione a caratteristiche di qualità ulteriori rispetto a quelle previste dall’autorizzazione.
5. I requisiti generali e specifici si applicano alla struttura sanitaria in riferimento alle attività assistenziali e di supporto, svolte dalla stessa e richieste in accreditamento e sono verificati secondo le modalità previste agli articoli 15, 16 e 18.
6. I requisiti includono l’adozione da parte del soggetto richiedente di misure di prevenzione e controllo dei fenomeni di corruzione.
7. I requisiti comprendono la piena adesione alle specifiche tecniche regionali e nazionali finalizzate alla condivisione di dati e documenti digitali nonché all’utilizzo sinergico ed alla condivisione di piattaforme tecnologiche ed informatiche.
8. Le strutture sanitarie già accreditate al momento dell’adozione di nuovi requisiti sono tenute ad adottare le misure necessarie per adeguarsi agli stessi nei tempi definiti negli atti di approvazione.

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