LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 23
MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DI INTERVENTI DA AVVIARE NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
BOLLETTINO UFFICIALE n. 357 del 6 novembre 2019
Capo II
Gestione del patrimonio regionale
Art. 2
Polo archivistico di San Giorgio di Piano
1.
Al fine di costituire un polo archivistico comune alla Regione Emilia-Romagna e all’Università di Bologna, che razionalizzi e valorizzi l’archivio storico e di deposito comune ai due enti e favorisca la transizione al digitale, la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione dell’Università di Bologna, anche a titolo gratuito, mediante costituzione di un diritto di superficie o altra forma giuridica idonea, uno o più immobili presso l'archivio di San Giorgio di Piano, da individuarsi sulla base di appositi accordi che disciplineranno modalità e termini del concorso dell’Università di Bologna alla ristrutturazione degli immobili e all’allestimento del polo archivistico.
Art. 3
Modifiche all’
articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000
1.
Al
comma 1 bis dell’articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della
legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), dopo le parole
“con preferenza alla manifestazione d'interesse proveniente dall'ente territoriale su cui insiste il bene,”
sono aggiunte le seguenti:
“nonché a Università”
.