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LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 23

MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DI INTERVENTI DA AVVIARE NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 357 del 6 novembre 2019

Capo III
Tutela degli azionisti danneggiati da crisi bancarie
Art. 4
Sostegno all'assistenza per gli azionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie
1. Per fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle recenti crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari in liquidazione di cui all’ art. 1, comma 493, legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), la Regione concede contributi ai sensi dell’ articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016), per l’importo di euro 100.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, per l’esercizio 2019 la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione”.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
Art. 5
1.
Nella rubrica dell’ articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015 n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 -2018 (legge di stabilità regionale 2016)) dopo la parola
“obbligazionisti”
sono aggiunte le parole:
“e azionisti”
.
2.
Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 2015 le parole:
“e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio), i cui effetti sono fatti salvi dall’articolo 1, comma 854, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016))”
sono sostituite dalle parole:
“o siano titolari di azioni, aventi un reddito lordo non superiore a 35.000 euro per l’anno precedente e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari di cui all’art. 1, comma 493, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)”
.
3.
Nel comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 2015 le parole
“all'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)”
sono sostituite dalle seguenti:
“al registro di cui al comma 3 all’articolo 2, della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti))”
.

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